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RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI: L’ALTERNATIVA AL RICORSO.

 

 

 

Nella maggior parte dei casi quando si riceve la notifica di una cartella esattoriale per dei tributi o imposte non pagate, è legittimo domandarsi quale sarebbe la soluzione migliore da attuare per non subire pignoramenti, iscrizioni di ipoteche sui beni immobili o il fermo amministrativo sui propri veicoli.
Preliminarmente, quando il recupero del credito tributario è già in fase di riscossione mediante cartelle di pagamento già formatesi, è bene considerare che il contribuente è già in un’ipotetica fase patologica, dove le alternative per uscire con il minor danno possibile sono concretamente poche.

Quali soluzioni?

Se a suo tempo il debito tributario era già stato pagato bisognerà chiedere uno sgravio all’ente impositore e contestualmente inoltrare istanza sospensione stragiudiziale direttamente all’ADER.
In alternativa, laddove vi sia un errore dell’atto è possibile ricorrere all’istituto dell’autotutela, quando però si è ancora nei termini previsti dall’art. 10 quater dello Statuto del Contribuente.
Infatti, quando è notificata una cartella esattoriale siamo già nella fase esecutiva, e non è possibile presentare ricorso avverso l’avviso di accertamento.

È possibile fare ricorso contro la cartella esattoriale?
Un ricorso avverso la cartella esattoriale è possibile, ma solo per vizi propri della cartella, laddove siano presenti delle irregolarità dell’atto meglio descritte dal D.P.R. 602/73.
In tal caso, quindi, trattandosi di un’opposizione all’esecuzione non è possibile andare a sindacare i motivi per cui l’agenzia finanziaria ha emesso l’atto di accertamento.

 

Come sospendere l’esecuzione.

Ottenere la sospensione non è semplice e dipenderà caso per caso:

1. Se è stato presentato il ricorso in Corte di Giustizia Tributaria avverso l’avviso di accertamento sarà il giudice su istanza del ricorrente a pronunciarsi sulla sospensione. In questo caso sarà compito del difensore evidenziare la fondatezza del ricorso e il pregiudizio che il contribuente potrebbe ricevere nelle more del giudizio
In caso di rigetto dell’istanza, potrebbe comunque configurarsi l’ipotesi che nelle more del giudizio, il concessionario della riscossione abbia già iniziato con le azioni esecutive costituite da pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Pertanto, in questi casi se non sussistono motivi per impugnare la cartella di pagamento, la soluzione più congeniale per impedire l’esecuzione sui propri beni è quella di chiedere una dilazione di pagamento.
2. se non è stato presentato ricorso, oppure quando un eventuale ricorso sarebbe del tutto infondato, è possibile ottenere la sospensione presentando una rateizzazione all’ADER.
3. se il contribuente aveva già eseguito il pagamento è possibile presentare istanza corredata da documenti direttamente all’ADER.
Che cos’è una cartella di pagamento?
per comprendere il fenomeno della riscossione dobbiamo far riferimento al D.P.R. 602/73, e più in particolare il fenomeno della riscossione mediante ruoli disciplinata dagli articoli 10 e successivi.
La riscossione riguarda i crediti dello stato ed è affidata al concessionario della riscossione, generalmente l’ADER, oppure altra impresa abilitata ed incaricata dall’ente accertatore (Comuni, Provincie, Regioni ecc.).
In base ai debiti tributari divenuti esecutivi, il concessionario della riscossione provvederà a creare dei ruoli ossia una sorta di elenco in cui sono indicati i debiti e del loro ammontare, per cui ad ogni debito corrisponde una cartella esattoriale venutasi a formare per il decorso del termine intimato per il pagamento del debito originario.
Per procedere all’esecuzione, non basterà la semplice formazione della cartella, ma questa dovrà essere notificata al contribuente.
La cartella di pagamento è un atto in cui viene intimato il pagamento del dovuto con la finalità di portar a conoscenza del contribuente l’iscrizione a ruolo e l’esistenza stessa della procedura.
Al contempo è anche un atto di diffida ad adempiere entro 60 giorni, pena, appunto, la messa in esecuzione della cartella sui beni personali.

Quando e perché scegliere la rateizzazione.

Abbiamo visto che la situazione per il contribuente si complica quando non ci sono motivi per opporsi mediante ricorso, oppure sono scaduti tutti i termini di legge.
Il rimedio più semplice, a questo punto, si presenta proprio con la rateizzazione, che consente al contribuente di poter dilazionare il pagamento in conformità alla propria situazione finanziaria.
Si accede alla rateizzazione con un’istanza del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
• 84 rate mensili, per richieste presentate nel 2025 e 2026;
• 96 rate mensili, per richieste nel 2027 e 2028;
• 108 rate mensili, dal 1° gennaio 2029.
In tale ipotesi, è sufficiente presentare una semplice dichiarazione.
Inoltre, sempre ad istanza del contribuente è possibile, e in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ottenere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
Per le somme di importo fino a 120.000 euro:
• 85-120 rate, per richieste nel 2025-2026;
• 97-120 rate, per richieste nel 2027-2028;
• 109-120 rate, dal 1° gennaio 2029.
In questa seconda ipotesi, invece, sarà necessario produrre documentazione comprovante l’effettivo stato di difficoltà temporanea.

I benefici:

per comprendere quali sono i benefici di una rateizzazione è necessario comprenderne gli effetti che vanno a limitare l’esecuzione, e quindi evitare di subire l’ espropriazione forzata, il pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti, stipendio), l’iscrizione di ipoteca sugli immobili o il fermo amministrativo.
Con la consapevolezza che il ricorso non sospende mai l’efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento, salvo che sia il giudice solo dopo la prima udienza del giudizio di opposizione in base a gravi motivi, bisogna tenere in considerazione che lo stesso non vale per la rateizzazione.
Infatti, aderendo alla dilazione di pagamento
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Conclusioni:

L’autotutela è lo strumento più adatto ad evitare pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi se:
a) non è stato impugnato l’avviso di accertamento tributario nei termini di legge innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria;
b) non è possibile, per assenza dei presupposti di legge o scadenza dei termini, procedere all’autotutela;
c) se non sussistono vizi propri della cartella esattoriale.
Si badi bene, tuttavia che con la dilazione di pagamento, oltre alle sanzioni e oneri di riscossione, sono applicati gli interessi di mora, per cui si raccomanda di preselezionare con cognizione di causa il numero delle rate da richiedere se si vuole evitare di pagare una cospicua somma di interessi.

Avv. Giulio Mojo

 

 

 

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