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Le partecipazioni sociali nella S.r.l., come tutelarsi.

 

Benvenuto in questo nuovo articolo, oggi parliamo delle partecipazioni sociali nella S.r.l. e di come tutelarsi.

 

         Introduzione:

prima di parlare di cosa sono le quote sociali e come bisogna tutelarsi dagli eventuali rischi, è bene innanzitutto conoscere i concetti di costituzione societaria e sottoscrizione del capitale sociale.

 

     1. Costituzione di una S.r.l.

La forma societaria della S.r.l., cioè società a responsabilità limitata, consente di adottare una gestione societaria secondo la forma delle società di capitali.

In questo tipo di società, l’apporto di capitale e la sua gestione è prevalente rispetto all’interesse delle persone che la compongono.

Come ogni forma di società anche la S.r.l. è un contratto, e richiede una forma scritta ab substantiam, e viene redatta mediante atto notarile.

Tuttavia, per motivi che esulano la trattazione di questo articolo, è possibile riconoscere validità anche ad una società che non ha adempiuto agli adempimenti formali.

Si pensi alle società di fatto, ma anche alla holding di fatto occulta.

Ritornando alla redazione dell’atto, questo prende il nome di atto costitutivo che contiene tutte le notizie rilevanti della società costituenda.

L’elenco esaustivo degli elementi essenziali che devono essere contenuti nell’atto costitutivo è indicato nell’art. 2463 c.c..

Inoltre, all’interno dell’atto costitutivo, viene redatto e sottoscritto anche lo statuto sociale.

Lo statuto è un atto che funge da regolamento sul funzionamento della società.

Contiene disposizioni inerenti i diritti e i doveri dei soci, nonché le disposizioni utili per la convocazione e la deliberazione delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione., oltre ad una serie di clausole che riguardano i rapporti tra i soci e gli amministratori, nonché i poteri di questi ultimi;

 

     2. Sottoscrizione del capitale sociale;

contestualmente alla costituzione della società e, quindi alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto, i soci, a norma di legge, si impegnano a sottoscrivere il capitale sociale, ciascuno in proporzione alla quota che deterrà.

Il limite legale per la costituzione della S.r.l. è la sottoscrizione di un capitale sociale di € 10.000,00.

Fa eccezione a questa regola la costituzione della S.r.l. semplificata per la quale valgono regole parzialmente diverse.

Ad esempio, supponiamo che la S.r.l. sia formata da tre soci.

Supponiamo, inoltre, che le quote saranno ripartite con il 50% al primo socio, 25% al secondo e 25% al terzo.

Con la sottoscrizione di un capitale sociale pari € 10.000,00 il primo socio dovrà sottoscrivere  la somma di € 5.000,00 mentre gli altri due soci una somma di € 2.500,00 ciascuno.

All’atto della costituzione, tuttavia, sarà necessario versare almeno il 25% del capitale sociale, mentre il restante 75% potrà essere versato entro un limite temporale prestabilito.

Il capitale sociale va distinto dal patrimonio sociale, in quanto concetti distinti e separati.

Mentre il patrimonio sociale è l’insieme delle attività e le passività della società, il capitale sociale, invece, riveste una funzione, che possiamo banalmente dire, di misuratore dei diritti tra i soci, e come di pubblicità per i terzi.

Infatti, il patrimonio sociale può essere di gran lunga superiore  rispetto all’ammontare del capitale sociale e si modifica costantemente in base al valore del patrimonio aziendale.

Invece il capitale sociale è un parametro fisso che può essere modificato solo a determinate condizioni.

Ad esempio i soci possono deliberare un aumento del capitale sociale, che comporterà una modifica dell’atto costitutivo e dello statuto.

Inoltre, nel caso di perdite che superano un terzo del capitale sociale facendolo scendere al di sotto del limite legale, sorge l’obbligo per l’amministratore di mettere la società in scioglimento e liquidazione.

Il capitale sociale, infatti, è un limite che la società adotta non solo per ripartire i diritti di voto e la partecipazione agli utili in base alla percentuale di quote detenute ma funge anche da misuratore per terzi sulla stabilità e l’affidabilità della società, anche se non sempre ciò è possibile a 360°.

Infatti, per consentire la tutela dei terzi creditori la legge impone una serie di obblighi in cui il capitale sociale deve essere messo a paragone con il patrimonio sociale.

Tuttavia, tali risoluzioni competono all’amministratore della società che in caso di violazione degli obblighi di legge o statutari si troverà esposto ad azioni di responsabilità e, in caso di liquidazione giudiziaria, anche ai reati di bancarotta.

 

     3. Le quote sociali – quota parte del capitale sociale;

come abbiamo visto all’atto della costituzione della società vengono ripartite le quote sociali in base a quanto i singoli soci hanno deciso di sottoscriverle.

La sottoscrizione non equivale al versamento della relativa somma all’interno del conto corrente della società, e, in questo caso, la sottoscrizione si atteggia a vero e proprio impegno al versamento.

Infatti, siccome la società conferisce una serie di obblighi e diritti, di voto e di partecipazione agli utili, a tutti i soci, nel caso che uno di questi non abbia ancora versato il capitale sociale sottoscritto, può essere escluso dalla società, poiché non è pensabile che un socio partecipi ai vantaggi senza aver versato la propria parte di capitale sociale.

In caso di mancato versamento della propria quota il socio viene definito socio moroso e la società ha titolo per agire per il recupero del credito.

Inoltre, nel caso di esclusione, il socio perde ogni diritto, compreso quello di ispezionare le scritture sociali e contabili, e quindi anche la sua funzione di controllo sull’operato dell’amministratore.

 

     3.1.1. Cosa succede alla quota quando il socio moroso viene escluso? la vendita forzata della quota.

Il socio che non ha versato la sua parte di capitale sociale viene diffidato e messo in mora.

L’amministratore della società gli intima di provvedere al pagamento nel termine di 30 giorni, decorsi i quali, come abbiamo visto, la società può procedere al recupero del credito.

Inoltre, nel caso in cui la morosità persiste e la società non ha intenzione di procedere al recupero del credito nei confronti del socio moroso, l’amministratore può, mediante atto notarile, vendere la quota del socio moroso offrendola in prima battuta agli altri soci in misura proporzionale alle quote già possedute.

Invece, in assenza di compratori, se lo statuto lo consente la quota può essere venduta all’incanto.

Nel caso che non si trovi alcun compratore, l’amministratore esclude il socio dalla società, trattiene le somme già versate da questi, e la società dovrà deliberare, ove possibile entro il limite legale, una riduzione proporzionale del capitale sociale.

 

     3.1.2. Cessione delle quote sociali e diritto di opzione in favore degli altri soci;

Al di fuori dell’ipotesi del socio moroso, le quote sociali possono essere liberamente compravendute da chi le detiene.

Infatti, esse sono a tutti gli effetti dei beni mobili immateriali e quindi subiscono i medesimi effetti giuridici previsti dall’ordinamento giuridico in materia.

Questo significa che le stesse si trasferiscono attraverso il consenso dell’avente diritto.

Tuttavia, l’art. 2469 c.c. prevede che lo statuto possa imporre un limite alla libera trasferibilità, come nel caso della previsione all’interno dello statuto del diritto di prelazione a favore degli altri soci.

In questo caso, il socio che intende alienare la quota sociale la deve offrire agli altri soci, i quali, a parità di prezzo, devono essere preferiti rispetto ad un terzo acquirente.

Tuttavia, laddove il socio alienante dovesse violare il diritto di prelazione, il socio avente diritto potrà agire esclusivamente con azione di risarcimento qualora dimostri di aver subito un danno effettivo.

Secondo la Cassazione, infatti, non è mai possibile ottenere il riscatto della partecipazione venduta al terzo in violazione del diritto.

La cessione ha effetto tra il socio alienante ed il terzo che ne diviene regolarmente il titolare, mentre agli altri soci compete esclusivamente il diritto al risarcimento del danno che dovrà essere provato.

 

     4. Le quote sociali – la garanzia patrimoniale del socio;

Le quote sociali, rappresentano essere dei beni mobili immateriali di proprietà dei soci, per cui non possono essere aggredite dai creditori sociali.

Tuttavia, il loro valore è influenzato e determinato dall’andamento degli affari della società.

Infatti, una società patrimonializzata, ben organizzata e gestita, crescendo farà aumentare il valore reale della quota, mentre il valore nominale resterà sempre quello originariamente sottoscritto con l’atto costitutivo.

Al contrario, le quote possono essere aggredite dai creditori individuali dei soci.

Pertanto, le quote sociali sono soggette a pignoramento da parte di un creditore individuale del socio e possono essere vendute all’asta a terzi acquirenti.

A tal fine, il socio che dispone di quote sociali dovrà stare ben attento a contrarre debiti personali, in quanto in caso di inadempimento nei pagamenti verso i suoi creditori, questi potranno agire per ottenere un titolo esecutivo e successivamente pignorare le quote sociali.

Tale previsione discende inequivocabilmente dall’art. 2471 c.c. derubricato, appunto, come “espropriazione della partecipazione”.

 

     5. Conclusione – come tutelarsi?

In questo articolo abbiamo individuato tre rischi specifici in cui incorrono i proprietari di quote sociali e, precisamente:

  1. Esclusione del socio moroso: vendita delle quote del socio che non ha versato tutto il capitale sociale sottoscritto entro il termine di scadenza;
  2. Perdita del valore della quota: si ha quando l’organizzazione, la gestione e l’andamento della società determina una contrazione del patrimonio sociale al di sotto del capitale sociale;
  3. Espropriazione della quota: quando un creditore del socio decide di eseguire un pignoramento della quota sociale.

È evidente come tutte e tre le ipotesi richiedano soluzioni differenti:

nel caso del socio moroso, infatti, bisogna innanzitutto andare a ponderare bene, prima della sottoscrizione, l’ammontare dell’investimento.

Inoltre, sarebbe opportuno esaminare opportunamente le disposizioni statutarie, onde verificare l’esistenza di clausole di salvaguardia o di patti parasociali sottoscritti con i soci, ed altro ancora.

Oppure, più banalmente, annotarsi le scadenze al fine di essere pronti ad eseguire il versamento nei termini richiesti.

Nel caso, invece, della riduzione del valore delle quote, la prassi da utilizzare è il diritto di accesso e ispezione che il socio dispone nei confronti dell’amministratore.

Infatti al socio compete un dovere di controllo sulla gestione al fine di verificare l’andamento degli affari e l’adempimento agli obblighi di diligenza nella gestione, e di intervenire per porre termine alle violazioni delle norme di legge, statutarie e alla violazione del dovere di diligenza.

Tuttavia, quest’argomento in quanto complesso e ampio, sarà trattato in altra sede.

Infine, per quanto riguarda l’espropriazione delle quote sociali, sarebbe indicato innanzitutto non contrarre debiti personali che non possono essere facilmente gestiti o rischiosi.

Ovvero, prima che i creditori si attivino per l’ottenimento di un titolo esecutivo, è opportuno azionare tutte le tutele patrimoniali e gestire con anticipo le esposizioni debitorie.

In ogni caso, anche nell’ipotesi di un pignoramento, seguendo le regole dettate dal processo di esecuzione e dalle leggi speciali, è sempre possibile evitare la vendita forzata delle quote azionando i dovuti rimedi.

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