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CESSIONE DELL’AZIENDA: DUE DILIGENCE E L’INVENTARIO

     1. Definizione;

l’azienda è definita dall’art. 2555 del codice civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Pertanto, intesa come complesso produttivo, l’azienda è costituita da beni materiali e beni immateriali impiegati nell’attività produttiva.
Non è fondamentale che si tratti di beni di proprietà dell’impresa, assumendo la qualifica di beni aziendali tutti i beni in uso e posseduti a vario titolo come, ad esempio, il leasing, la locazione, la licenza, il comodato ecc..

 

     2.  Beni materiali aziendali – definizione;

per beni materiali si intendono tutti quei beni che sono suscettibili di essere impiegati materialmente all’interno del ciclo produttivo. Ossia quei beni che vengono utilizzati fisicamente all’interno dell’azienda per finalità produttive, organizzative e amministrative.

Si pensi agli immobili, che possono essere utilizzati sia come sede sociale o operativa ma possono anche essere dati in locazione al fine di ottenere un corrispettivo.

Si pensi inoltre ai macchinari industriali, ai veicoli, ai computer, sistemi gestionali, tablet, smartphone e così via.

 

    3. Beni immateriali aziendali – definizione;

sono tali tutte le entità suscettibili di rappresentare un valore per l’azienda, ma che non hanno una rappresentazione fisica e tangibile. Tuttavia, questi concorrono a determinare il patrimonio ed il valore di stima dell’impresa.

Prendendo in disamina il cd. metodo patrimoniale complesso, che è un metodo di determinazione del valore dell’azienda, è possibile individuare una molteplicità di beni aziendali immateriali, ben oltre quelli che sono espressamente considerati dal diritto comune.

Infatti, i più conosciuti sono i diritti di proprietà industriale ed intellettuale, come il marchio, il brevetto, la ditta, l’insegna, i disegni, i modelli, il diritto d’autore e così via.

Oltre a questi, sono considerati beni immateriali le licenze, le attestazioni di qualità, i know how, le ricerche, i software ecc..

 

     4. L’avviamento;

un discorso parzialmente a parte riguarda l’avviamento.

Esso viene inteso secondo due distinte accezioni, ciascuna delle quali ne determina una differente rilevanza a seconda delle finalità per le quali viene preso in considerazione, facendone scaturire degli effetti giuridici e contabili diversi in base ai vari contesti.

In questo articolo, ci occuperemo dell’avviamento in relazione alle implicazioni che esso comporta nell’ambito di una cessione d’azienda.

 

     4.1 L’avviamento come qualità dell’impresa o dell’imprenditore;

come ha chiarito la Cassazione (cfr. Cass. n. 8470 del 02/08/1995 e Cass. n. 3775 del 20/04/1994) l’avviamento non rientra tra i beni aziendali neppure immateriali quando viene considerato come una qualità dell’impresa o dell’imprenditore di generare profitti.

In tal caso, nella valutazione dell’azienda ai fini della quantificazione del prezzo della cessione, non deve tenersi conto dell’avviamento.

 

     4.2 L’avviamento che si identifica con il concetto di clientela;

non mancano, tuttavia, pronunce giurisprudenziali che invece fanno rientrare l’avviamento nel novero dei beni immateriali. Secondo questa parte della giurisprudenza ciò è possibile quando l’avviamento viene identificato con la clientela, capace di dare un valore economico ulteriore all’azienda.

Infatti, soprattutto in questo caso, quando dall’esame del mercato è possibile verificare che dalla cessione dell’azienda non verrà alterata la domanda della clientela, l’avviamento può essere quantificato ed assumere un valore di scambio nel contesto di una cessione d’azienda.

 

     4.3 L’avviamento dal punto di vista fiscale;

senza ombra di dubbio, l’avviamento va sempre quantificato nell’ambito della cessione d’azienda in quanto ai sensi dell’art. 51 del testo Unico sull’imposta di registro, l’imposta va versata sull’intero valore della complessità dei beni, secondo il cd. metodo patrimoniale complesso.

     5. Quali beni si possono cedere?

i beni aziendali sono totalmente o parzialmente trasferibili attraverso tre possibili modalità:

  • Vendita di singole universalità di beni;
  • Cessione d’azienda;
  • Cessione di ramo d’azienda.

     5.1 Vendita di singole universalità di beni;

la vendita di singoli beni non configura automaticamente una cessione d’azienda o di un ramo di essa.

Mentre, quindi, è possibile cedere integralmente un’azienda o un ramo della stessa, è altrettanto possibile trasferire solo uno o pochi beni della stessa, senza che si applichi la speciale disciplina giuridica della cessione dell’azienda che come vedremo detta delle regole peculiari e diverse rispetto alle norme relativa al contratto di compravendita. Infatti, nel caso di vendita di singoli beni, troveranno applicazione le norme del codice civile che disciplinano la compravendita, e così le varie garanzie previste in caso di vizi o di evizione della res.

Quest’ultimo aspetto è decisamente rilevante poiché l’operazione di vendita di singoli beni è possibile solo se questi non esauriscono un intero ciclo produttivo, ossia sono suscettibili di impiego autonomo.

     5.2 Cessione d’Azienda;

come abbiamo avuto già modo di vedere sopra, l’azienda è quel complesso di beni, risorse e valori, economicamente quantificabili e giuridicamente definiti, che sono tra loro interconnessi al fine di realizzare un assetto produttivo.

Di conseguenza, la cessione dell’Azienda riguarda il trasferimento di tutti i beni, materiali e immateriali in uso all’impresa cedente, senza esclusioni.

Al contrario, l’assenza di detti beni, destituisce di significato la stessa impresa, e ciò è ravvisabile in maniera evidente, ad esempio, nella disciplina delle società di comodo.

Spesso e volentieri sia i Tribunali fallimentari e della crisi, nonché le Agenzie Finanziarie e le Corti di Giustizia Tributaria, hanno ricostruito fattispecie giuridiche qualificandole come atti in frode ai creditori o al fisco, proprio per l’assenza di un’organizzazione minima dell’impresa, attribuendo, quindi, la titolarità della stessa agli enti beneficiari dei vantaggi conseguiti per il tramite delle imprese di comodo.

Questo ci rende l’idea di come, al fine di valutare l’essenza ed il valore di un’impresa in sede di acquisizione, risulta necessario entrare in possesso di tutta una serie di documenti ed atti, nonché entrare in possesso di determinate informazioni.

 

     5.2.1 effetti giuridici civili della cessione d’azienda;

la cessione di azienda, a differenza del caso di vendita di singoli beni, produce tre effetti fondamentali:

 

  1. Il divieto di concorrenza da parte dell’azienda cedente art 2557 c.c.;
  2. Il subentro nei contratti dell’azienda cedente art. 2558 c.c.;
  3. La successione nei crediti e nei debiti dell’azienda cedente artt. 2559 e 2560 c.c.;

 

tranne nel caso di successione nei debiti dell’impresa cedente, in tutti gli altri casi sono ammesse deroghe, ampliamenti e restrizioni degli obblighi e dei diritti nascenti ex lege, in virtù di specifiche clausole da inserire nel contratto di cessione.

Pertanto, il divieto di concorrenza può essere escluso, ampliato o ristretto, e così anche il subentro nei contratti e la cessione dei crediti dell’azienda ceduta. In ogni caso, tali deroghe sono nulle se assunte in violazione di norme imperative, ovvero finalizzate a generare delle attività illecite come le condotte antisindacali o gli atti in frode ai creditori.

Passando ad esaminare la norma inderogabile dell’art. 2560 c.c.  questa prevede che il cessionario risponde dei debiti aziendali contratti prima della cessione, salvo che gli stessi non siano rinvenibili all’interno delle scritture contabili.

L’inderogabilità della successione nei debiti dell’azienda ceduta lascia presupporre, salvo il rischio consapevole dell’acquirente, che l’azienda sia stata valutata ed ispezionata dall’acquirente e che l’abbia trovata in buono stato finanziario, amministrativo, contabile e patrimoniale.

Allo stesso tempo, la norma in questione contempla una presunzione di conoscenza dello status dell’impresa cedente da parte dell’acquirente, penalizzando, invece, coloro che, poco diligentemente, non abbiano proceduto ad ispezionare l’azienda, acquisire documenti e informazioni necessarie, elaborato un inventario di beni prima di stipulare l’atto di cessione.

Infatti, una lettura ben orientata di questa norma impone di interpretarla nel senso che è compito dell’acquirente quello di verificare la buona salute finanziaria, amministrativa, economica, contabile e patrimoniale dell’azienda che va ad acquistare, e di ricercare tali elementi nelle scritture contabili obbligatorie.

Infatti, l’acquirente è esonerato dal rispondere dei debiti della cedente nel solo caso in cui un debito pregresso sia stato occultato, non dichiarato e non evincibile dai documenti.

Tuttavia, il contratto di cessione può prevedere un accordo tra cedente e cessionario secondo cui la cedente manleva la cessionaria dai debiti, ma anche in questo caso il creditore può pretendere il pagamento in ogni momento anche nei confronti della cessionaria, che successivamente dovrà rivalersi sulla cedente.

In gioco, in questo caso, c’è la tutela della garanzia patrimoniale dei creditori, affinché non subiscano una potenziale inesigibilità del credito qualora la cedente ponga in essere uno smantellamento dell’azienda tale da risultare incapiente.

     5.3 cessione di un ramo d’azienda;

è sempre possibile, qualora l’azienda abbia più cicli produttivi autonomi, cedere una parte di essi.

In tal caso di parla di cessione di ramo d’azienda che si differenzia dalla cessione di azienda poiché l’effetto traslativo non comporta il trasferimento dell’intero complesso dei beni a vario titolo posseduti dall’impresa cedente, ma solo di alcuni beni di essa.

Tuttavia, in caso di cessione di ramo d’azienda, ed a differenza della vendita di singole universalità, i beni appartenenti al ramo aziendale devono essere tra loro connessi e complementari in quanto approntati per un medesimo ed autonomo ciclo produttivo, necessario per lo sfruttamento dell’attività imprenditoriale che si realizza.

La differenza tra la cessione di azienda o un ramo d’azienda riposa sul presupposto che l’impresa cedente dispone di più attività, tra loro autonome ed autosufficienti, per cui la cessione di un singolo ramo non pregiudica lo sfruttamento e l’esistenza dell’intera impresa che continuerà ad essere in vita ed a produrre.

    6. Cessione o affitto d’azienda – differenza;

La prima differenza che intercorre tra cessione e affitto d’azienda si innesta sul regime giuridico applicabile. Infatti, con l’affitto d’azienda la proprietà della stessa rimane in capo allo stesso soggetto, ma la gestione della stessa e di tutti i suoi beni spetterà all’affittuario.

L’affitto d’azienda è previsto dall’art. 2562 c.c., ma gran parte della disciplina applicabile è mutuata dalle norme sulla locazione.

Da un punto di vista pratico, invece, l’affitto di azienda o di un ramo di azienda riposa sulla scelta del titolare dell’impresa di decentralizzarne l’organizzazione e l’amministrazione affidandola ad altre imprese e riscuoterne un compenso fisso.

     7. Rischi legali e scelta dell’operazione;

La scelta dell’operazione da compiere, oltre a riguardare una precisa valutazione dei diversi presupposti di tassazione, i diversi effetti giuridici e le differenti scelte di opportunità commerciale e imprenditoriale va compiuta sul possibile rischio legale, qualora non vengano assunte le opportune conoscenze e le cautele previste per questo tipo di operazione.

Giusto per fare qualche esempio si pensi al fatto che l’acquisto di singoli beni, eseguiti un po’ alla volta, è inquadrabile nell’ambito di una cessione di azienda simulata, che ha una sua rilevanza, ad esempio, se l’impresa cedente versa in stato di crisi o insolvenza.

Poiché in questo caso l’attività posta in essere si pone in danno ai creditori, vi è il forte rischio di attivazione di procedure di insolvenza e crisi d’impresa, con conseguente possibilità da parte degli organi delle procedure di esperire le azioni revocatorie, con ovvio pregiudizio sia in termini di godimento dei bei che di assoggettamento ad azioni legali.

 

     8. La Due Diligence;

Letteralmente due diligence ha il significato di valutazione diligente, e già in esso si intravede l’obbiettivo che la stessa assolve. Nel caso di cessione d’azienda l’operazione consiste nell’acquisizione e successiva ispezione delle scritture contabili, dei documenti legali e delle informazioni dell’impresa cedente.

Infatti, il cessionario dell’azienda prima di procedere all’acquisto, dovrà, in fase di trattative, ispezionare i documenti al fine di raccogliere le informazioni ed adottare le cautele richieste per la tipologia dell’affare che si intende compiere.

Inoltre, dovrà inventariare tutti i beni aziendali, al fine di verificare la consistenza dell’azienda.

La due diligence si presta in questo caso come unico strumento capace di minimizzare i rischi connessi all’acquisto di un’azienda che alla fine può rivelarsi come estremamente sovrastimata, o che presenti talune insidie che il cessionario potrebbe pagare più caro del dovuto.

 

     9. Conclusione;

Risulta evidente che il cessionario prima di acquistare l’azienda dovrà necessariamente procedere all’esame ed all’ispezione dei libri contabili obbligatori, assumere informazioni, e redigere un inventario dei beni aziendali per comprendere l’entità ed il valore dell’azienda. pena il rischio di acquistare un’azienda con beni di valore limitato, uno scarso avviamento, contratti rischiosi e, non da ultimo, l’esistenza di debiti pregressi mai assolti.

Tale aspetto contempla un passaggio fondamentale nelle trattative di cessione, ovvero la due diligence, affinché sia possibile rendersi conto ed analizzare la situazione economica, amministrativa, finanziaria e patrimoniale in cui realmente versa l’azienda.

Infine, poiché la cessione dell’azienda ha ad oggetto il complesso dei beni, è necessario procedere alla loro valutazione e verificarne lo stato d’uso, la vetustà e il grado di aggiornamento tecnologico.

 

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